Dal 1º maggio addio all’obbligo di green pass e mascherine quasi ovunque
Dal 1º maggio si allentano ancora le regole per la gestione della pandemia, con le disposizioni attuali che in sostanza vedono cadere quasi tutti gli obblighi relativi a green pass e mascherine. Proprio sull’uso delle mascherine si aspettavano le indicazioni più dettagliate. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede la proroga di utilizzo del dispositivo FFP2 “fino al 15 giugno” in alcuni ambiti: trasporti a lunga percorrenza e locale, ospedali e presidi sanitari, Rsa, tutti gli eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento e musica. L'ordinanza sarà effettiva a partire dall'1º maggio e "fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno”.
In altri luoghi di lavoro «senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata ovunque ci sia il rischio di assembramenti, come ad esempio ristoranti, centri commerciali, negozi», ha dichiarato il sottosegretario Andrea Costa a margine dei lavori della Dodicesima Commissione, a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo.
SCUOLA - Resta fuori dall’emendamento del governo e quindi dall’ordinanza, la scuola. Il decreto in vigore all’esame del Parlamento prevede infatti che i ragazzi utilizzino la mascherina fino alla fine dell’anno scolastico e questa norma non è stata modificata.
GREEN PASS – il certificato verde non cessa di esistere, ma non sarà più richiesto. Dal 1º maggio, quindi, non servirà più il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro. L’unica eccezione sono le visite in Ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre. Decade anche l’obbligo di green pass base che, fino al 30 aprile, è obbligatorio per accedere al luogo di lavoro, consumare in bar e ristoranti al chiuso, salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all’aperto
IL TESTO DELL’ORDINANZA
- È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
- Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.