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Il referendum sulla giustizia spiegato semplice: cosa si vota davvero

La riforma interviene sull’assetto della magistratura, introducendo la separazione delle carriere e modificando il sistema di autogoverno. Ecco una guida per comprendere i contenuti del voto e le ragioni del sì e del no

Il referendum sulla giustizia spiegato semplice: cosa si vota davvero

Foto ANSA/SIR

(Sir) - Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia, spesso sintetizzato come referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Si tratta di un referendum confermativo: cittadine e cittadini sono chiamati ad approvare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. È importante chiarire fin dall’inizio che la riforma non interviene sul funzionamento dei processi civili e penali, non modifica il codice di procedura penale e non produce effetti immediati sull’efficienza della giustizia o sulla parità tra accusa e difesa. L’oggetto del voto riguarda invece l’assetto costituzionale della magistratura e il suo sistema di autogoverno. La Corte di Cassazione ha riformulato il testo alla luce delle oltre 500mila firme raccolte depositata dal "Comitato dei 15 promotori". La modifica riguarda infatti un’integrazione ritenuta necessaria: nel quesito deve essere esplicitato quali articoli della Costituzione vengono modificati dalla legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum.

Il nuovo testo cambia così:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'”.

Per i cittadini comunque cambia poco o nulla. Anzi, il nuovo quesito risulta chiaramente più tecnico e complesso rispetto al precedente. In sostanza, è una riformulazione che potrà forse essere significativa per i giuristi più esperti, ma difficilmente sarà in grado di influenzare anche un solo voto in un senso o nell’altro.

Un contesto spesso trascurato. Nel dibattito pubblico la separazione delle carriere viene spesso presentata come risposta a una presunta commistione tra giudici e pubblici ministeri. Tuttavia, i dati mostrano che il passaggio di un magistrato da una funzione all’altra è oggi estremamente raro, con percentuali inferiori allo 0,5% dell’organico complessivo.

Il cuore della riforma: il Consiglio superiore della magistratura. Il punto centrale della riforma non è il processo, ma il Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’organo che la Costituzione individua come garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, intesa come terzo potere dello Stato.
La legge costituzionale modifica diversi articoli della Carta, introducendo in modo esplicito la distinzione tra magistratura giudicante e magistratura requirente.

La separazione delle carriere. La riforma conferma che la magistratura resta un ordine autonomo e indipendente, ma specifica che essa è composta da due carriere distinte: quella dei giudici e quella dei pubblici ministeri. La disciplina concreta della separazione è però rinviata in larga parte a future leggi ordinarie, che dovranno ridefinire l’ordinamento giudiziario alla luce delle nuove previsioni costituzionali.

Due Csm distinti. Come conseguenza della separazione delle carriere, il Csm verrebbe sdoppiato in due organi distinti: uno competente per i magistrati giudicanti; uno per i magistrati requirenti. Entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, che conserva così il suo ruolo di garanzia.

Il nuovo sistema di composizione e il sorteggio. Una delle principali novità riguarda il metodo di selezione dei componenti dei due Csm. La riforma introduce un sistema basato in larga parte sul sorteggio, sia per i magistrati sia per i componenti laici.
Per questi ultimi, il sorteggio avverrebbe a partire da un elenco di professori universitari e avvocati selezionato dal Parlamento. Molti aspetti operativi restano però demandati a successive leggi ordinarie.

Il venir meno del potere disciplinare. I nuovi Csm manterrebbero le competenze su assunzioni, trasferimenti, assegnazioni e valutazioni di professionalità dei magistrati, ma perderebbero il potere disciplinare. Si tratta di uno dei cambiamenti più rilevanti rispetto all’assetto attuale.



L’Alta Corte disciplinare. La funzione disciplinare verrebbe attribuita a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare, composta da magistrati e membri laici. La maggioranza dei componenti proverrebbe dalla magistratura, ma solo tra magistrati che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. Il presidente sarebbe scelto tra i membri laici. Anche in questo caso, molti aspetti sono rinviati a una futura legge ordinaria.

Come vengono giudicati i magistrati. Le decisioni disciplinari dell’Alta Corte sarebbero impugnabili, per merito e legittimità, davanti alla stessa Alta Corte, ma in una composizione diversa. Si configura così un circuito disciplinare autonomo rispetto ai Csm.

L’accesso dei pubblici ministeri alla Cassazione. La riforma interviene anche sull’accesso dei pubblici ministeri alla Corte di cassazione. I pm non vi arriverebbero più automaticamente per progressione di carriera, ma solo attraverso una nomina per meriti insigni, dopo un lungo periodo di esercizio delle funzioni.

Le ragioni del SÌ

Chi sostiene il sì ritiene che la separazione delle carriere rafforzi l’imparzialità del giudice e renda più chiara la distinzione tra chi accusa e chi giudica. Il sorteggio dei componenti del Csm viene visto come uno strumento per ridurre il potere delle correnti e delle logiche associative interne alla magistratura. Inoltre, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare viene considerata una garanzia di maggiore autonomia e neutralità nel giudizio sul comportamento dei magistrati.

Le ragioni del NO

Chi sostiene il no teme che la riforma indebolisca l’unità della magistratura e ne riduca l’indipendenza complessiva, aumentando il peso della politica attraverso i meccanismi di sorteggio e la componente laica. Viene inoltre criticata la sottrazione del potere disciplinare al Csm, considerata un indebolimento dell’autogoverno. Alcuni ritengono infine che la riforma non risponda ai reali problemi della giustizia, come la durata dei processi, intervenendo su un assetto che già oggi garantisce una netta distinzione di funzioni.

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