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19 Marzo 2026 - 05:39
Il 22 e 23 marzo gli elettori italiani sono chiamati a votare un referendum costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale, che incide sull’organizzazione della Magistratura. Il voto riguarda una legge di revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento e che entrerà in vigore solo se riceverà la conferma degli elettori.
NIENTE QUORUM - Si tratta di un referendum confermativo: questo significa che i cittadini devono decidere se approvare o respingere una modifica della Costituzione. In questo tipo di referendum non è previsto il quorum, quindi il risultato è valido indipendentemente dal numero dei votanti.
PER COSA NON SI VOTA - È importante chiarire subito un punto spesso frainteso nel dibattito pubblico: la riforma non modifica il funzionamento dei processi civili o penali, non cambia il Codice di procedura penale e non introduce misure dirette per accelerare i processi o rendere più efficiente la giustizia. L’oggetto del referendum riguarda invece l’organizzazione della magistratura prevista dalla Costituzione, in particolare la distinzione tra giudici e pubblici ministeri e il sistema di autogoverno dei magistrati, termine generale con il quale si definiscono sia i giudici che i pubblici ministeri.
Nell’ordinamento vigente, stabilito dalla Costituzione del 1948, tutti i magistrati appartengono a un unico ordine. Questo ordine comprende sia i giudici, che decidono le cause e pronunciano le sentenze, sia i pubblici ministeri (Pm), che rappresentano l’accusa nei processi penali e conducono le indagini.
Le due funzioni sono già distinte, ma formalmente fanno parte della stessa carriera. In teoria un magistrato può passare dalla funzione giudicante a quella requirente (o viceversa), anche se nella pratica questo accade molto raramente.
L’organo che governa la carriera dei magistrati è il Consiglio superiore della magistratura (Csm), previsto dalla Costituzione per garantire autonomia e indipendenza della magistratura dal potere politico.
Attualmente, il Consiglio superiore della magistratura è uno solo, competente per tutti i magistrati, sia quelli requirenti (pubblici ministeri) che giudicanti (giudici). Questo organo viene individuato dalla Costituzione appositamente per preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, un proposito che si riflette anche nella sua composizione.
Oggi, il CSM conta 33 membri, di cui 3 di diritto (il Presidente della Repubblica che lo presiede; il primo presidente in carica della Corte di Cassazione; il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri 30 membri, invece, vengono eletti. Per 2/3 l’elezione avviene da tutti e tra tutti i magistrati ordinari, si scelgono così i 20 membri togati del CSM. I restanti 10 sono scelti dal Parlamento da un elenco comprendente professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esperienza.
Il Csm si occupa, tra le altre cose, di assunzioni dei magistrati, trasferimenti, promozioni e incarichi, valutazioni di professionalità, procedimenti disciplinari.
Il fac simile della scheda:

La riforma riguarda diversi aspetti (separazione delle carriere, nuova composizione dei Consigli Superiori della Magistratura, Alta Corte disciplinare) ma il quesito è uno solo: chi vota "sì" approva in toto la proposta riforma, chi vota "no" respinge in toto la proposta di riforma.

Chi sostiene il sì ritiene che la separazione delle carriere rafforzi l’imparzialità del giudice e renda più chiara la distinzione tra chi accusa e chi giudica. Il sorteggio dei componenti del Csm viene visto come uno strumento per ridurre il potere delle correnti e delle logiche associative interne alla magistratura. Inoltre, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare viene considerata una garanzia di maggiore autonomia e neutralità nel giudizio sul comportamento dei magistrati.
Chi sostiene il no teme che la riforma indebolisca l’unità della magistratura e ne riduca l’indipendenza complessiva, aumentando il peso della politica attraverso i meccanismi di sorteggio e la componente laica. Viene inoltre criticata la sottrazione del potere disciplinare al Csm, considerata un indebolimento dell’autogoverno. Alcuni ritengono infine che la riforma non risponda ai reali problemi della giustizia, come la durata dei processi, intervenendo su un assetto che già oggi garantisce una netta distinzione di funzioni.
La modifica costituzionale sottoposta a referendum introduce in modo esplicito la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La riforma stabilisce che la magistratura rimanga un ordine autonomo e indipendente, ma articolato in due carriere distinte: la magistratura giudicante (i giudici) e la magistratura requirente (i pubblici ministeri). Questo significa che, a livello costituzionale, Giudici e Pm verrebbero considerati appartenenti a due percorsi professionali separati.
Tuttavia la riforma non definisce nel dettaglio tutte le regole della separazione. Molti aspetti pratici - come il reclutamento, la formazione e l’organizzazione delle due carriere - dovranno essere stabiliti da future leggi ordinarie che modificheranno l’ordinamento giudiziario.
Una delle conseguenze principali della separazione delle carriere è la trasformazione del Consiglio superiore della magistratura. Oggi esiste un solo Csm per tutti i magistrati. La riforma prevede invece due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante, competente per i giudici, e il Consiglio superiore della magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri. Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
La Costituzione non prevede un numero di membri del CSM, ma individua semplicemente il rapporto tra membri laici e togati: questi ultimi devono essere 2/3 del totale. Le leggi in vigore attualmente prevedono come premesso 20 membri togati e 10 laici, oltre ai 3 componenti di diritto. Ciascun Consiglio dovrebbe dunque essere composto da 32 membri: 2 membri di diritto, 10 membri laici e 20 membri magistrati. Per entrambi gli organi il primo membro di diritto sarebbe il Presidente della Repubblica. Il secondo cambierebbe a seconda dell’organo: per il Csm giudicante sarebbe il primo presidente della Corte di Cassazione, per il Csm requirente sarebbe il procuratore generale della Corte di Cassazione.
I membri laici verrebbero selezionati attraverso questo passaggio: il Parlamento in seduta comune individua un elenco di candidati, scegliendo tra giuristi, professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di attività. I componenti effettivi del Csm vengono poi estratti a sorte da questo elenco. Resta da capire da quante persone dovrà essere composto questo elenco. La riforma prevede che i membri togati non siano più scelti tramite elezione, ma tramite sorteggio. Il sorteggio avverrebbe tra tutti i magistrati in servizio.
I due Csm continuerebbero a occuparsi di assunzioni dei magistrati, trasferimenti, promozioni, assegnazioni di incarichi e valutazioni di professionalità. Non avrebbero invece più competenza sui procedimenti disciplinari.
La riforma trasferisce la funzione disciplinare a un nuovo organo autonomo: l’Alta Corte disciplinare. Questo organo avrebbe il compito di giudicare le responsabilità disciplinari dei magistrati, funzione oggi esercitata dal Csm. La composizione prevista è di 15 membri: 9 magistrati sorteggiati tra quelli con almeno 20 anni di servizio, 6 membri laici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti da un elenco indicato dal Parlamento. Il presidente dell’Alta Corte disciplinare sarà scelto tra i membri laici.
L’Alta Corte decide sui procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. Le sue decisioni potrebbero essere impugnate davanti alla stessa Alta Corte, ma con una composizione diversa, in modo da garantire un secondo grado di giudizio all’interno dello stesso organo. Questo creerebbe un sistema disciplinare separato e indipendente dai Consigli superiori della magistratura.
La riforma interviene anche su un aspetto della carriera dei pubblici ministeri: l’accesso alla Corte di Cassazione. Attualmente l’ingresso alla Cassazione avviene normalmente come progressione della carriera. Con la riforma, invece, i pubblici ministeri potrebbero accedere alla Cassazione solo tramite una nomina per meriti insigni, dopo un lungo periodo di esercizio delle funzioni.
È importante sottolineare che la riforma non interviene direttamente sul funzionamento della giustizia nei processi. In particolare: non modifica le regole dei processi penali o civili, non cambia il ruolo degli avvocati, non introduce misure per ridurre la durata dei procedimenti, non modifica i poteri dell’accusa o della difesa nel processo. Gli effetti della riforma riguardano l’organizzazione istituzionale della magistratura, non il modo in cui si svolgono i processi.
Se la maggioranza dei votanti approverà la riforma, le modifiche costituzionali entreranno in vigore. Successivamente il Parlamento dovrà approvare diverse leggi ordinarie per rendere operative le nuove norme. Se invece vincerà il No, la legge costituzionale sarà respinta e l’attuale assetto della magistratura resterà invariato.
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