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08 Novembre 2025 - 11:53
Ogni settimana scorrere i comunicati ufficiali regionali della FIGC equivale a leggere un bollettino di guerra oppure un romanzo di Chuck Palahniuk, quello di "Fight Club" per chi non se lo ricordasse. E anche questa settimana i campi di calcio del Piemonte (ma così è in tutta Italia, sia chiaro) diventano troppo spesso pentoloni di acqua che bolle sopra il fuoco dell'ignoranza, della maleducazione e dell'inciviltà. E non bastano le nuove leggi che equiparano i direttori di gara a pubblici ufficiali e minacciano pene severissime. Tutto inutile.
Ma andiamo a vedere alcuni episodi, saltando le squalifiche di uno-due turni (ce ne sono a decine) per "comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell'arbitro". Quella ormai non fa nemmeno notizia.
Multa di 350 euro al Borgosesia: "Per il comportamento dei propri sostenitori che in particolare nel primo tempo, insultavano l'assistente n. 1, indirizzandogli anche sputi, nonché per l'utilizzo di bombe carta e fumogeni. Euro 300,00 CHIERI Per aver consentito e comunque non impedito che alcuni soggetti non in distinta sostassero dietro le panchine, protestando, insultando e minacciando la terna arbitrale e che nonostante gli avvisi da parte dell'arbitro, abbiano proseguito i detti comportamenti anche nel secondo tempo di gioco".
Giocatore squalificato FINO AL 16/ 1/2026: "Per l'inqualificabile comportamento tenuto consistito nell'insultare gravemente un giocatore avversario, anche con epiteti denigratori, tanto da subirne una reazione scomposta".
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE per un giocatore: "Per condotta violenta nei confronti di un dirigente avversario attinto al volto con un pugno. Sanzione contenuta in ragione dei gravi insulti ricevuti costituenti grave provocazione".
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ad un giocatore: "Per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario consistita in una gomitata volontaria".
Gara Under 18:Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 18 Regionale, Girone B, CASSINE - VALENZANA MADO del 01/11/2025, che è stato sospeso per incidenti al minuto 40 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 2-3. In quel mentre, un giocatore della squadra del CASSINE colpiva un avversario con un pugno e l'arbitro estraeva il cartellino rosso; il calciatore espulso, in reazione, spintonava il direttore di gara e lo 34 minacciava di morte; la seconda spinta, rivolta all'arbitro nell'immediatezza della prima, costringeva quest'ultimo a decretare la fine dell'incontro in maniera anticipata. Dopo circa 15', giungevano i Carabinieri e un genitore dell'arbitro, i quali controllavano che l'uscita dagli spogliatoi avvenisse in condizioni di sicurezza. Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Acqui Terme. Al di là della circostanza di avere o non avere subito lesioni (circostanza che attiene la squalifica del calciatore), si tratta di un fatto gravissimo che certamente ha turbato la tranquillità e la serenità del direttore di gara, non più in grado di poter continuare a gestire l'incontro, seppur per pochi minuti. Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza a seguito di una decisione presa sul campo. Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta del giocatore del CASSINE che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS. Pertanto DELIBERA - di assegnare gara persa alla società CASSINE, e in conseguenza omologare il seguente risultato: CASSINE - VALENZANA MADO 0 - 3; - di comminare alla società CASSINE l'ammenda di 200,00 che tiene conto del corretto comportamento dell'allenatore della squadra, che si è recato negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni e scusarsi dell'accaduto; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.
Squalifica a un giocatore fino al 4/11/2027:
Il giocatore, dopo essere stato espulso per condotta violenta, per ben due volte spingeva violentemente il direttore di gara, minacciandolo di morte: si tratta più atti intenzionali diretti a produrre una lesione personale e che si concretizzano in azioni impetuose ed incontrollate, connotata da una volontaria aggressività, durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara, come descritto dall'art. 35 CGS. Non si ravvisano attenuanti che possano in qualche modo mitigare la pena. Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.
Gara di Under 14
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 14 Regionale, Girone A SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D. del 02/11/2025, che è stato sospeso per incidenti al minuto 40 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 1-2, allorquando l'assistente di parte della Società ospitante, dopo alcune lamentele, dava il là ad una serie di insulti nei confronti dell'arbitro; dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con una testata alla fronte. In conseguenza dell'accaduto l'arbitro decideva di sospendere l'incontro. L'assistente proseguiva la ridda di insulti e si rifiutava dapprima di consegnare le chiavi dello spogliatoio, per poi darle, convinto dai propri dirigenti. Recatosi quindi negli spogliatoi, l'arbitro veniva raggiunto dell'assistente di parte che dapprima porgeva le sue scuse per poi negare l'accaduto. Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Novara. Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento dell'assistente di parte che, in una gara di ragazzini under 14, non ha trovato nulla di meglio da fare che colpire violentemente l'arbitro con una testata alla fronte. Un comportamento gravissimo ed incomprensibile che ha determinato il direttore di gara, ferito dal colpo ricevuto, a decretare in via anticipata la fine della partita. Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza commessa di un adulto a seguito di una decisione presa sul campo. Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta dell'assistente di parte dello SPARTA NOVARA che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS. Pertanto DELIBERA. - di assegnare gara persa alla società SPARTA NOVARA, e in conseguenza omologare il seguente risultato: SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D. 0 - 3; 42 - ai sensi dell'art. 35 c. 5bis CGS, la società SPARTA NOVARA viene sanzionata di n.2 punti di penalizzazione in classifica; - di comminare alla società SPARTA NOVARA l'ammenda di 200,00; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2029 per il guardalinee di parte: "Per condotta violenta che ha provocato durante la gara una lesione personale nei confronti dell'ufficiale di gara, attestata con referto sanitario medico (cfr. artt. 2 c. 2, 35 c. 5 CGS). Il signore colpiva con una testata al volto il direttore di gara, determinando così la sospensione della partita, provocando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni tre, per "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo". Oltre alle lesioni, l'assistente teneva una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che veniva reiterata all'interno dello spogliatoio allorché lo stesso si presentava per presentare le scuse, che appaiono francamente non spontanee e sincere. In aderenza a quanto stabilito dalla suprema giurisprudenza sportiva, in un caso per molti versi analogo, "tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra ( ) anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita" (cfr. Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021). Non si ravvisano elementi a favore del soggetto colpito con la sanzione tali da prendere in considerazione la mitigazione della pena, di poco superiore al già severo limite minimo edittale in considerazione della circostanza che concorrono anche gravi insulti alla persona dell'arbitro e in ragione del comportamento tenuto nel post gara, laddove lo stesso assistente ha riferito al direttore di gara che, sostanzialmente, gli era ancora andata bene poiché si era trattenuto. Infine va tenuto in debito conto che la partita era stata sostanzialmente corretta, tanto da ritenere che non vi fosse alcuna valida ragione anche solo per una vibrante protesta da parte di un soggetto che aveva la funzione di assistente arbitrale. Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.
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