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Deflusso dei fiumi: «La norma della Regione sulla riduzione è illegittima»

Un parere del Ministero dell'Ambiente dà ragione a Pro Natura

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Una nota del Ministero dell'Ambiente "cassa" la Legge della Regione Piemonte sulla riduzione del deflusso ecologico dei fiumi. Una legge che va a «disciplinare illegittimamente una materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato», violando il «riparto di competenze in materia di tutela delle acque», e che «introduce dei limiti e conseguentemente degli obiettivi di qualità meno elevati rispetto a quelli definiti dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta».

Lo afferma Pro Natura Piemonte che a luglio aveva segnalato al Ministero la normativa regionale sostenendone, appunto, l'illegittimità.

La Legge regionale era stata approvata lo scorso 8 luglio: «Con questa legge, all'art. 34, la Regione è intervenuta pesantemente sulla norma che definisce il Deflusso Ecologico (DE) nei corsi d'acqua - afferma Pro Natura - , inficiandone la funzione. Infatti ora in Piemonte, in caso di scarsità idrica, ovvero con fiumi e torrenti già colpiti da magre severissime, il Deflusso Ecologico da osservare non è più quello definito dal vigente Regolamento regionale (che nei mesi estivi è già ridotto del 67%), ma non potrà eccedere il 30% della portata effettiva in alveo. Ciò significa che le derivazioni agricole possono prelevare acqua anche se il fiume è quasi a secco».

Pro Natura aveva scritto al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiedendogli di impugnare ed annullare questa disposizione regionale. La risposta dà ragione all'Associazione ambientalista. Il Ministero sottolinea inoltre che la disposizione inserita nella legge regionale «si pone in contrasto con l'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, con il principio di non deterioramento dei corpi idrici superficiali, nonche con il prevalente interesse pubblico nella gestione della risorsa pubblica». Invita quindi la Regione Piemonte a «valutare l'abrogazione o una riformulazione dell'art. 34 della legge regionale», che è in evidente «contrasto con l'art. 117 della Costituzione».

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