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Autovelox, il grande pasticcio: meno di uno su dieci è davvero in regola

I risultati del censimento. Intanto la procedura di omologazione tecnica definitiva ancora non c’è

Autovelox, il grande pasticcio: meno di uno su dieci è davvero in regola

Tra sentenze, decreti fatti e ritirati la questione ha assunto i contorni della telenovela. Quello dell’omologazione degli autovelox è un tema tecnico ma di grande impatto pratico. A partire da settembre 2025, con un decreto del Mit, è stata avviata una piattaforma telematica per censire tutti gli autovelox sul territorio nazionale tramite l’invio da parte di Comuni, Province e Regioni di dati tecnici e amministrativi (marca, modello, ubicazione, estremi dell’omologazione o approvazione).

Ora i dati forniti dal Ministero a fine gennaio rivelano, però, una fotografia tutta da decifrare: di circa 11.000 dispositivi di controllo della velocità presenti in Italia, meno di 4.000 risultano registrati ufficialmente e soltanto poco più di 1.000 sono considerati “automaticamente omologati” secondo i criteri tecnici attualmente in fase di adozione. In termini percentuali significa che meno di un autovelox su dieci rispetta effettivamente tutte le condizioni di legge richieste per la piena legittimità delle rilevazioni.

Nel gergo normativo la distinzione tra approvazione e omologazione non è un dettaglio burocratico: è un requisito giuridico imprescindibile per la legittimità delle sanzioni. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, infatti, la multa per eccesso di velocità è valida solo se l’apparecchio che ha rilevato la violazione non è soltanto approvato ma anche omologato, cioè ha superato l’intero iter di verifica tecnica previsto dall’ordinamento. In pratica, senza omologazione, rilevare una violazione può essere giuridicamente nullo.

Questo dato ha immediatamente innescato preoccupazioni e critiche: associazioni di consumatori, avvocati e cittadini temono una vera e propria valanga di ricorsi contro le multe già elevate negli ultimi anni con dispositivi che, formalmente, non soddisfano i criteri di omologazione. Tra l’altro, senza omologazione, le sanzioni rischiano di essere invalidate anche se il dispositivo era registrato nel censimento. «Un quadro che apre la strada a una vera e propria valanga di ricorsi nei prossimi mesi, con conseguenze rilevanti per cittadini e amministrazioni – dichiara il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso –. È indispensabile che enti locali, prefetture e Ministero attivino immediatamente un tavolo di confronto istituzionale per fare chiarezza e dare certezze giuridiche. Non si può lasciare un tema così delicato in una zona grigia normativa che penalizza sia i consumatori sia la credibilità delle istituzioni».

La procedura di omologazione tecnica definitiva – quella che attesta che il dispositivo rispetta gli standard normativi – non è ancora completamente operativa, nonostante l’iter di notifica recentemente avviato a Bruxelles nell’ambito del sistema europeo TRIS, il sistema europeo di informazione sulle regolamentazioni tecniche da cui devono passare tutte le norme emanate dai Paesi Ue che hanno un diretto impatto sul mercato. Solo dopo questa fase di pubblica consultazione, che durerà tre mesi, lo schema di decreto potrà essere eventualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

Nella lista dei dispositivi di rilevamento della velocità si trovano ad esempio una postazione fissa e un rilevatore di velocità in modalità istantanea in capo alla Polizia locale di Mondovì. Altri dispositivi censiti sono quelli della Polizia Locale dell’Unione Montana Mondolè, della Polizia Locale di Dogliani, Garessio e due al corpo intercomunale di Polizia Locale del carrucese.

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