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25 Luglio 2025 - 12:16
Si è concluso in questi giorni il primo grado della vertenza che aveva contrapposto la ditta Mas al Comune di Roburent, con una sentenza che ha sancito la perdita dell'efficacia dell'ordinanza predisposta dal Comune. Oggetto del contendere un'ordinanza di sgombero materiali emessa dall'Amministrazione comunale: stando a una segnalazione del S.C. Elisoccorso, con intervento successivo del Comando Regione Carabinieri Forestale, i materiali potevano costituire un pericolo per l'atterraggio o il decollo dell'elisoccorso. È stata quindi ingiunta la rimozione completa degli stessi, avverso cui la ditta Mas ha presentato un ricorso al Tar, chiedendo anche una sospensiva dell'ordinanza, poi revocata.
Ora il primo grado si è concluso con una sentenza favorevole alla ditta Mas, con l'annullamento dell'ordinanza, che tuttavia potrà essere rifatta. «La sentenza ha annullato il provvedimento adottato dal Comune, ritenendolo illegittimo e condannando l'ente a pagare parte delle spese legali – riassume l'avvocato della Mas, Enrico Rozio – in sostanza è stato ravvisato un vizio di forma, non avendo il Comune valutato le memorie difensive presentate dalla Mas in sede procedimentale». Ora il Comune potrà comunque riadottare l'ordinanza, sanando però il vizio di forma, oppure fare ricorso in appello al Consiglio di Stato.
Interpellato in merito, il Comune di Roburent, rappresentato in giudizio dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula e Andrea Ruggeri, commenta: «L'accoglimento è limitato ad un profilo del tutto secondario e poco rilevante, ed è basato sull'unico rilievo che il Comune, dopo avere acquisito le osservazioni della Mas nel procedimento amministrativo (memoria di osservazioni in data 13/09/2024), non ha poi esplicato nell'ordinanza finale le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere le osservazioni medesime. Invece, gli altri 3 motivi di ricorso, sono stati integralmente respinti, e cioé il Tar ha affermato che: - effettivamente i materiali accumulati dalla Mas ed oggetto dell'ordinanza di sgombero costituiscono rifiuti; - il Comune non aveva alcun dovere di individuare una "colpa" della Mas in merito allo sversamento dei rifiuti in quanto la Mas risponde della rimozione quale soggetto trasgressore (e non quale proprietario del terreno); - il termine di 15 giorni assegnato alla Mas per sgomberare il terreno era perfettamente congruo. La stessa sentenza ha precisato che il Comune dovrà nuovamente pronunciarsi e quindi ri-emettere un provvedimento che tenga conto delle osservazioni della Mas presentate il 13 settembre 2024».
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